Per i giovani al di sotto dei 35 anni arrivano buone nuove sul fronte delle opportunità occupazionali. E tanti vantaggi anche per le imprese che decidono di assumere under 35.

Sgravi per i datori di lavoro

La Legge di Bilancio 2018, si legge nel comma 100 dell’articolo 1, “al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile”, riconosce “ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015” l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori “per un periodo massimo di 36 mesi”. In soldoni, si tratta della possibilità di beneficiare di sgravi contributivi fino a 3mila euro per assumere personale con meno di 35 anni. .La legge precisa che si intende “con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Le caratteristiche

Nella legge 205 dello scorso 27 dicembre (‘Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020’, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 302 del 29 dicembre e entrata in vigore dal 1 gennaio, ad eccezione di alcuni commi) viene stabilito, come riporta AdnKronos, che “l’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103”.

Vale anche per l’apprendistato

“Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato” riporta la norma. Il comma 102 precisa che  “limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 l’esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 101”. Ancora, nel caso in cui il lavoratore per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero di cui al comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.